Art. 5
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Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati e' istituita una commissione composta: dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede; da quattro membri eletti dal consiglio comunale, di cui due eletti dalla minoranza; dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco; da un impiegato della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva o equiparata; da un impiegato amministrativo della sezione autonoma del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella di concetto o equiparata; da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; dall'ufficiale sanitario del comune, con voto consultivo. Il segretario comunale svolge le funzioni di segretario. La commissione deve essere costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione la commissione deve procedere, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, all'accertamento degli aventi diritto all'assegnazione del contributo, del numero degli alloggi da costruire e della loro consistenza nonche' dell'ammontare complessivo dei contributi dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. La commissione di cui al comma precedente delibera in ordine: all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi; all'esame delle domande di contributo ritualmente presentate e all'approvazione dei relativi progetti delle opere da eseguire per la costruzione; alla determinazione del contributo da concedersi al proprietario avente titolo. La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere o determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti da leggi speciali, nonche' il parere della commissione edilizia comunale. La deliberazione con la quale la commissione approva il progetto di costruzione e determina l'ammontare del contributo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto, deve essere trasmessa a cura della commissione medesima entro quindici giorni all'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto.
Testo in vigore dal 7 maggio 1976 al 23 agosto 1978
