[1]L'ispettore agrario regionale si pronuncia in sede consultiva sulle domande di contributo statale nella spesa delle seguenti opere, previo parere del Genio civile sul merito dei progetti:

[2]1° opere d'irrigazione a servizio di piu' aziende;

[3]2° opere di provvista d'acqua potabile a servizio di piu' aziende; 3° strade interpoderali;

[4]4° borgate rurali;

[5]5° fabbricati rurali isolati, quando l'importo' di essi superi la somma che sara' indicata per ciascuna zona con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 20 giugno 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-06-02;755~art4 · fonte del testo