[1]L'ispettore agrario regionale si pronuncia in sede consultiva sulle domande di contributo statale nella spesa delle seguenti opere, previo parere del Genio civile sul merito dei progetti:
[2]1° opere d'irrigazione a servizio di piu' aziende;
[3]2° opere di provvista d'acqua potabile a servizio di piu' aziende; 3° strade interpoderali;
[4]4° borgate rurali;
[5]5° fabbricati rurali isolati, quando l'importo' di essi superi la somma che sara' indicata per ciascuna zona con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo vigente dal 20 giugno 1930
