[1]Le disposizioni della presente legge avranno effetto dal giorno della pubblicazione di essa nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ad eccezione di quelle degli articoli 4, 5, 6 e 7 che entreranno in vigore dal 1° luglio 1930.

[2]In dipendenza dell'entrata in vigore delle nuove norme si intenderanno abrogate le disposizioni esistenti che siano con esse incompatibili o che regolino la stessa materia.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 2 giugno 1930 - Anno VIII

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Acerbo - Di Crollalanza.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 20 giugno 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-06-02;755~art9 · fonte del testo