[1]L'ispettore agrario regionale si pronuncia pure in sede consultiva, con facolta' di Sentire il Genio civile, sulle domande di contributi e di premi:

[2]1° per opere di sistemazione agraria, a sensi della legge 16 giugno 1927, n, 1042;

[3]2 ° per opere d'irrigazione a sevizio di una sola azienda;

[4]3° per i fabbricati rurali quando l'importo sia inferiore alla somma stabilita a termini del n. 5 del precedente articolo 4;

[5]4° per dissodamento di terreni;

[6]5° per trasformazioni fondiarie nell'Agro romano, da sussidiarsi con i fondi della Cassa di colonizzazione.

[7]L'ispettore inoltre si pronunzia, sempre in sede consultiva:

[8]1° sulle domande di contributo nell'interesse sui mutui per fabbricati rurali;

[9]2° sulle domande di mutuo per bonificamento agrario, a norma delle leggi sul bonificamento agrario dell'Agro romano.

[10]Nei limiti di valore che saranno fissati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'ispettore e' competente ad accertare la rispondenza tecnica e la convenienza economica dei progetti di opere di miglioramento agrario quando l'attuazione dei progetti stessi debba essere finanziata, in esecuzione dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, e 26 febbraio 1928, n. 410, e della legge 27 giugno 1929, n. 1108, da enti ed istituti diversi da quelli indicati nell'art. 22, 2° comma, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

[11]L'accertamento predetto e l'approvazione data dall'ispettore con visto in calce a ciascun progetto, valgono ad attestare, in linea tecnica, la concedibilita' del mutuo agrario e del beneficio, ad esso concesso, del concorso statale negli interessi.

Testo vigente dal 20 giugno 1930

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1930-06-02;755~art5 · fonte del testo