[1]Fino a quando saranno mantenuti gli uffici decentrati per le opere pubbliche, previsti dai decreti-legge 7 febbraio 1926, n. 192, 7 luglio 1925, n. 1173, e 15 agosto 1925, n. 1636, le disposizioni dell'art. 2 si applicheranno anche ai Comitati tecnico-amministrativi presso l'Ispettorato per la Maremma toscana, i Provveditorati alle opere pubbliche dell'Italia Meridionale e delle Isole e l'Alto Commissariato per la provincia di Napoli.

[2]La composizione del Comitato presso l'Alto Commissariato per la provincia di Napoli resta pero' ferma, con la sola aggiunta dell'ispettore agrario regionale per la Campania, che ha pure la veste di delegato del Sottosegretariato per la bonifica integrale, ai fini dell'art. 4 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726.

[3]Per i Comitati degli altri uffici decentrati il Sottosegretariato determina a quale dei membri agrari spetti la qualifica di delegato.

Testo vigente dal 20 giugno 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-06-02;755~art8 · fonte del testo