[1]Gli ispettori agrari partecipano, con voto consultivo, ai Consigli di amministrazione degli istituti speciali di credito di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che esercitano il credito agrario nella circoscrizione dell'Ispettorato.
[2]Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sara' designato l'ispettore agrario che deve partecipare al Consiglio di quegli istituti che esercitano la loro attivita' in piu' regioni.
Testo vigente dal 20 giugno 1930
