[1]Gli ispettori agrari partecipano, con voto consultivo, ai Consigli di amministrazione degli istituti speciali di credito di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che esercitano il credito agrario nella circoscrizione dell'Ispettorato.

[2]Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sara' designato l'ispettore agrario che deve partecipare al Consiglio di quegli istituti che esercitano la loro attivita' in piu' regioni.

Testo vigente dal 20 giugno 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-06-02;755~art7 · fonte del testo