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Le pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate del 7,50 per cento con effetto dalla data medesima e sino ad una nuova riliquidazione in base a provvedimenti legislativi a carattere generale. Con la stessa decorrenza e per la stessa durata, i trattamenti cosi' maggiorati sono sottoposti ad una trattenuta pari all'1 per cento della sola pensione. Per il personale che all'atto del collocamento a riposo rivestiva qualifiche non comprese tra quelle del personale dei treni e di macchina, la ritenuta di cui al precedente comma non puo', in ogni caso, essere praticata per un periodo superiore a sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il presente articolo si applica anche alle pensioni riformate ai sensi del precedente articolo 4.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1974 al 15 settembre 1974
