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Per un periodo transitorio di tre anni, dal 1 gennaio 1980, i limiti di eta' per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale e ad esaurimento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono uguali a quelli vigenti per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dello stesso ruolo. I periodi di comando o di attribuzioni specifiche da effettuare ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e previsti dalle norme vigenti sono validi sino al 31 dicembre 1984.
Testo in vigore dal 24 settembre 1980 al 2 giugno 1983
