Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 giugno 1983 al 2 marzo 1986. Leggi il testo vigente →

Per un periodo transitorio di tre anni, dal 1 gennaio 1980, i limiti di eta' per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale e ad esaurimento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono uguali a quelli vigenti per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dello stesso ruolo. 1 I periodi di comando o di attribuzioni specifiche da effettuare ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e previsti dalle norme vigenti sono validi sino al 31 dicembre 1984.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 maggio 1983, n. 186

1

La L. 10 maggio 1983, n. 186 ha disposto (con l'art. 3) che "il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma del presente articolo, concernente i limiti di eta' per la cessazione dal servizio degli ufficiali delle Forze armate dei ruoli normali, speciali e ad esaurimento di grado fino a maggiore compreso e corrispondenti, e' prorogato al 31 dicembre 1984".

Testo in vigore dal 2 giugno 1983 al 2 marzo 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-09-20;574~art33 · fonte su Normattiva