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Per un periodo transitorio di tre anni, dal 1 gennaio 1980, i limiti di eta' per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale e ad esaurimento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono uguali a quelli vigenti per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dello stesso ruolo. 1 I periodi di comando o di attribuzioni specifiche da effettuare ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e previsti dalle norme vigenti sono validi sino al 31 dicembre 1984.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 maggio 1983, n. 186
1La L. 10 maggio 1983, n. 186 ha disposto (con l'art. 3) che "il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma del presente articolo, concernente i limiti di eta' per la cessazione dal servizio degli ufficiali delle Forze armate dei ruoli normali, speciali e ad esaurimento di grado fino a maggiore compreso e corrispondenti, e' prorogato al 31 dicembre 1984".
Testo in vigore dal 2 giugno 1983 al 2 marzo 1986
