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Per un periodo transitorio di tre anni, dal 1 gennaio 1980, i limiti di eta' per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale e ad esaurimento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono uguali a quelli vigenti per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dello stesso ruolo. 1 2 3 I periodi di comando o di attribuzioni specifiche da effettuare ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e previsti dalle norme vigenti sono validi sino al 31 dicembre 1984. 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 maggio 1983, n. 186

1

La L. 10 maggio 1983, n. 186 ha disposto (con l'art. 3) che "il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma Del presente articolo, "concernente i limiti di eta' per la cessazione dal servizio degli ufficiali delle Forze armate dei ruoli normali, speciali e ad esaurimento di grado fino a maggiore compreso e corrispondenti, e' prorogato al 31 dicembre 1984".

D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 120

2

Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 120 ha disposto (con l'art. 5) che "il termine del periodo transitorio indicate nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, gia' prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di eta' nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto".

L. 19 maggio 1986, n. 224

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La L. 19 maggio 1986, n. 224 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, gia' prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988"; ha inoltre disposto (con l'art. 38) che "le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare contenute negli articoli 24 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988" e (con l'art. 39) che "le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare contenute negli articoli 25 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate sino al 31 dicembre 1988".

Testo in vigore dal 15 giugno 1986 al 27 settembre 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;574~art33 · fonte su Normattiva