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Per un periodo transitorio di tre anni, dal 1 gennaio 1980, i limiti di eta' per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale e ad esaurimento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono uguali a quelli vigenti per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dello stesso ruolo. 1 2 3 4 I periodi di comando o di attribuzioni specifiche da effettuare ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e previsti dalle norme vigenti sono validi sino al 31 dicembre 1984. 3 4
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 maggio 1983, n. 186
1La L. 10 maggio 1983, n. 186 ha disposto (con l'art. 3) che "il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma del presente articolo, concernente i limiti di eta' per la cessazione dal servizio degli ufficiali delle Forze armate dei ruoli normali, speciali e ad esaurimento di grado fino a maggiore compreso e corrispondenti, e' prorogato al 31 dicembre 1984".
Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito con modificazioni, con L. 15 novembre 1989, n. 374 ha disposto (con l'art. 5) che "Il termine del periodo transitorio indicate nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, gia' prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di eta' nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto".
L. 19 maggio 1986, n. 224
3La L. 19 maggio 1986, n. 224 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, gia' prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988"; ha inoltre disposto (con l'art. 38) che "le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare contenute negli articoli 24 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988" e (con l'art. 39) che "le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare contenute negli articoli 25 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate sino al 31 dicembre 1988".
Il D.L. 23 settembre 1989, n. 325, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1989, n. 374 ha disposto (con l'art. 2,comma 1) che "le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare, contenute negli articoli 24, 29 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 38 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990"; ha inoltre disposto (con l'Art. 3, comma 1) che "le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, contenute negli articoli 25, 30 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 39 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990" e (con l'art. 5, comma 1) che "il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, gia' prorogato dal comma 2 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990".
Testo in vigore dal 27 settembre 1989 al 9 ottobre 2010
