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Nei compartimenti, ai quali si applica il disposto del precedente articolo, i fondi occorrenti per i pagamenti dei sussidi concessi e liquidati, sono accreditati, secondo le necessita' di cassa, agli Ispettorati compartimentali, che ne dispongono l'erogazione mediante ordinativi sottoposti a controllo degli uffici distaccati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2, secondo comma del decreto-legge 14 giugno 1945, n. 355. Per la presentazione dei rendiconti e per il discarico delle aperture di credito valgono le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 237. I Ministri per l'agricoltura e foreste e per il tesoro, ciascuno nella propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri ai servizi degli Ispettorati.

Testo in vigore dal 3 maggio 1949 al 7 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-04-23;165~art11 · fonte del testo