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Le vendite previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 144, possono avvenire anche per trattativa privata, quando l'acquirente sia la Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina. La suddetta Cassa puo', con l'impiego del fondo di dotazione e con i sussidi previsti dalle leggi di bonifica, procedere alle operazioni di trasformazione dei terreni di cui venga in proprieta', valendosi anche dei consorzi di bonifica e degli enti di colonizzazione e di irrigazione.

Testo in vigore dal 3 maggio 1949 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1949-04-23;165~art13 · fonte del testo