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Sulle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1 e 2 della presente legge, sono destinate alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e ai territori dei Comuni appartenenti alle province di Latina e Frosinone nonche' dell'isola d'Elba, le seguenti somme:

  • a)lire 29.870 milioni, per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle di irrigazione e per sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani e di valli da pesca e stagni salmastri;
  • b)lire 1.510 milioni, per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;
  • c)lire 7.000 milioni, per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione e di miglioramento del regime degli stagni salmastri e delle valli da pesca ed opere accessorie;
  • d)lire 2.750 milioni, per concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31;
  • e)lire 180 milioni, per l'intensificazione delle attivita' di ricerca, di istruzione e di sperimentazione agraria e degli istituti scientifici per la pesca;
  • f)lire 150 milioni, per contributi e spese per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione dei vivai consortili.

Testo in vigore dal 3 maggio 1949 al 7 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-04-23;165~art3 · fonte del testo