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Sulle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1 e 2 della presente legge, sono destinate alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e ai territori dei Comuni appartenenti alle province di Latina e Frosinone nonche' dell'isola d'Elba, le seguenti somme:
- a)lire 29.870 milioni, per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle di irrigazione e per sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani e di valli da pesca e stagni salmastri;
- b)lire 1.510 milioni, per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;
- c)lire 7.000 milioni, per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione e di miglioramento del regime degli stagni salmastri e delle valli da pesca ed opere accessorie;
- d)lire 2.750 milioni, per concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31; ((e) lire 180 milioni per la intensificazione delle attivita' di ricerca, di istruzione di sperimentazione agraria, e meccanico-agraria, e degli istituti scientifici per la pesca));
- f)lire 150 milioni, per contributi e spese per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione dei vivai consortili.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1950 al 22 dicembre 2008
