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E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per provvedere agli oneri di carattere generale in relazione all'attivita' da svolgere per l'impiego dei fondi di cui alla presente legge. Per lo svolgimento delle suddette attivita' il Ministero dell'agricoltura e' autorizzato a distaccare presso l'Amministrazione centrale e presso i dipendenti organi provinciali e compartimentali, nei limiti numerici che verranno determinati con decreto interministeriale da adottarsi di concerto col Ministero del tesoro, personale scelto prevalentemente fra quello fornito di laurea o di diploma di carattere tecnico, degli enti economici della agricoltura in liquidazione, nonche' dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, dei dipendenti Uffici provinciali e comunali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione (Sepral). Per i dipendenti degli enti e uffici predetti, fruenti come tali di trattamento economico a titolo di stipendio, indennita' carovita, premio giornaliero di presenza e tredicesima mensilita', superiore per oltre lire trentamila mensili a quello risultante per gli stessi titoli per il grado statale di parificazione, il distacco avra' luogo previo assenso del Ministero del tesoro. Nulla, e' innovato al rapporto di impiego ed all'inerente trattamento giuridico ed economico tra il personale distaccato in base al presente articolo ed il rispettivo ente od ufficio di appartenenza. La retribuzione ed ogni altra competenza dovute al personale distaccato saranno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste rimborsate agli enti di appartenenza, con imputazione alla autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 3 maggio 1949 al 22 dicembre 2008
