Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Rientrano nelle opere di miglioramento fondiario, sia agli effetti della applicazione delle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, sia agli effetti delle disposizioni sul credito agrario di miglioramento:
- a)le opere edili, gli impianti ed attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e armentizi per l'allevamento e il ricovero del bestiame, sempreche' tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialita' non eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola a cui debbono servire e si inseriscano nella struttura della azienda stessa in modo da formare, con gli altri fattori produttivi, un complesso organico unitario, nonche' le opere, gli impianti e il macchinario di cui all'art. 43 del decreto 13 febbraio 1933, n. 215; ((b) La costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura - da parte di enti di colonizzazione, di consorzi di miglioramento fondiario, e di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari - di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonche', quando l'ente interessato si proponga l'integrale utilizzazione dei prodotti stessi, per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti)). La rispondenza delle opere, impianti ed attrezzature ai requisiti prescritti nella lettera a) del comma precedente e' giudicata insindacabilmente dall'ispettore compartimentale dell'agricoltura competente per territorio, salvo che il loro importo sia superiore al limite massimo di lire 5 milioni nel qual caso tale insindacabile giudizio e' demandato, ai fini della concessione dei sussidi di cui alla legge di bonifica, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo in vigore dal 20 marzo 1956 al 22 dicembre 2008
