A valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 7 marzo 1958, e' autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di 7.812.500.000 lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Testo vigente dal 15 luglio 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-06-29;657~art1 · fonte su Normattiva