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Nella prima applicazione della presente legge, agli ufficiali dei, servizi sanitario e veterinario, delle categorie in congedo o del «ruolo d'onore», che si trovino in possesso di titoli che l'art. 12 prevede per gradi superiori a quello da essi rivestito, puo' essere conferito, ad insindacabile giudizio del Ministro per la guerra e prescindendo dalle disposizioni della legge sull'avanzamento, il grado che il citato art. 12 prevede per il titolo di cui sono in possesso; a quelli che col grado di capitano, medico o veterinario, abbiano partecipato ad una o piu' campagne di guerra o siano stati impiegati in operazioni di polizia, coloniale, riconosciute tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, puo' essere conferito il grado di maggiore anche nel caso che non siano in possesso del titolo di studio di cui al ripetuto art. 12 e sempreche' ne siano ritenuti meritevoli dalle competenti autorita' gerarchiche.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1633~art14 · fonte del testo