Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ai medici, farmacisti e veterinari che si trovino in una delle posizioni previste dagli articoli 4 e 5 della presente legge e non abbiano compiuto alla data di entrata in vigore della legge stessa il 68° anno di eta', e' fatto obbligo di denunziare tale posizione ed il titolo di studio posseduto al Comando del distretto militare di residenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1633~art15 · fonte del testo