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Ai medici, farmacisti e veterinari che si trovino in una delle posizioni previste dagli articoli 4 e 5 della presente legge e non abbiano compiuto alla data di entrata in vigore della legge stessa il 68° anno di eta', e' fatto obbligo di denunziare tale posizione ed il titolo di studio posseduto al Comando del distretto militare di residenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
