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[1]Il Ministro per la guerra ha la facolta' di istituire appositi corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario per i dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, che siano laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in chimico-farmacia, in farmacia, o diplomati in farmacia, e non abbiano compiuto il servizio di leva.

[2]La frequenza di tali corsi e' obbligatoria per coloro che non abbiano superato il 30° anno di eta' e siano limitatamente idonei al servizio militare soltanto per le imperfezioni od infermita' indicate nell'elenco B approvato con R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, e successive modifiche.

[3]Nominati ufficiali, essi, fino a che perduri la loro limitata idoneita' al servizio militare, saranno, di massima, adibiti, se del servizio sanitario, presso gli ospedali territoriali, i distretti militari, i consigli di leva, le commissioni mobili, i comandi di deposito reggimentale; se veterinari, presso le infermerie quadrupedi territoriali. In seguito potranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari per stabilire la persistenza o meno della limitata idoneita', ad eccezione di quelli che siano limitatamente idonei per le imperfezioni o le infermita' contemplate negli articoli 1, 14, 16, 22, del citato elenco B, le quali, per la loro stessa natura, non sono suscettibili di modificazioni utili per il servizio militare.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1633~art2 · fonte del testo