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Il servizio di prima nomina dei sottotenenti nominati tali secondo le disposizioni degli articoli 1 e 2, sara' ridotto, nella misura da stabilirsi dal Ministro per la guerra, nel caso che essi risultino ascritti alle soppresse ferme minori o ammessi all'eventuale congedamento anticipato.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
