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Nei confronti degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento nonche' dei sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, le disposizioni dell'articolo precedente, si applicano limitatamente al periodo occorrente per il compimento dell'anzianita' minima prescritta per il diritto a pensione, anche per i servizi comunque resi dal 10 giugno 1940 all'entrata in vigore della presente legge. A coloro che siano stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1957 la pensione eventualmente spettante e' liquidata con effetto da tale data.

Testo in vigore dal 12 maggio 1958 al 29 luglio 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;472~art2 · fonte del testo