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Nei confronti degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento nonche' dei sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, le disposizioni dell'articolo precedente, si applicano limitatamente al periodo occorrente per il compimento dell'anzianita' minima prescritta per il diritto a pensione, anche per i servizi comunque resi dal 10 giugno 1940 all'entrata in vigore della presente legge.1 A coloro che siano stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1957 la pensione eventualmente spettante e' liquidata con effetto da tale data.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 giugno 1961, n. 550
1La L. 27 giugno 1961, n. 550 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940."
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 9 ottobre 2010
