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Nei confronti degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento nonche' dei sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, le disposizioni dell'articolo precedente, si applicano limitatamente al periodo occorrente per il compimento dell'anzianita' minima prescritta per il diritto a pensione, anche per i servizi comunque resi dal 10 giugno 1940 all'entrata in vigore della presente legge.1 A coloro che siano stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1957 la pensione eventualmente spettante e' liquidata con effetto da tale data.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 giugno 1961, n. 550

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La L. 27 giugno 1961, n. 550 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940."

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 luglio 1961

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1958 al 29 luglio 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 giugno 1961, n. 550

    La L. 27 giugno 1961, n. 550 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;472~art2 · fonte del testo