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[1]Alla copertura dell'onere annuo di lire 127 milioni derivante dalla presente legge sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1957-58, a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 136 (lire 58.000.000), n. 174 (lire 59.000.000) e n. 185 (lire 10.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio anzidetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 aprile 1958
[4]GRONCHI
[5]ZOLI - TAVIANI - MEDICI
[6]Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Testo in vigore dal 12 maggio 1958 al 9 ottobre 2010
