Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1940 al 9 ottobre 2010. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: All'articolo 203 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, all'art. 94 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932-X, n. 1365, e all'art. 46 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e' aggiunto il comma seguente:
tolto: «Tuttavia il comandante del corpo, al quale il militare deve presentarsi, ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiararlo mancante alla chiamata per istruzione, dopo due giorni di assenza se trattasi di ufficiale, e dopo ventiquattro ore di assenza se trattasi di altri militari».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1082~art5 · fonte del testo