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[1]All'articolo 203 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, all'art. 94 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932-X, n. 1365, e all'art. 46 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e' aggiunto il comma seguente:

[2]«Tuttavia il comandante del corpo, al quale il militare deve presentarsi, ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiararlo mancante alla chiamata per istruzione, dopo due giorni di assenza se trattasi di ufficiale, e dopo ventiquattro ore di assenza se trattasi di altri militari».

Testo in vigore dal 13 agosto 1940 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1082~art5 · fonte del testo