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[1]Il Ministero della cintura popolare liquida i contributi previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, entro i limiti dell'importo massimo del contributo assegnato in base alle spese sostenute ed accertate dal Genio civile.
[2]Tale assegnazione non potra' essere aumentata anche se la spesa sostenuta superi, per qualsiasi motivo, quella massima prevista dal Comitato all'atto della deliberazione adottata.
Testo in vigore dal 16 maggio 1940 al 5 febbraio 1942
