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[1]((Il Ministero della cultura popolare liquida i contributi previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, entro i limiti dell'importo massimo del contributo assegnato in base alle spese sostenute ed accertate dal Genio civile.
[2]Tale assegnazione, su richiesta delle parti interessate, e nei limiti dei fondi attualmente autorizzati, potra' essere revisionata dal Comitato per i contributi turistici in base ad aggiornamento dei precedenti preventivi presentati nei termini previsti dalla legge e limitatamente alle opere eseguite durante il periodo di guerra)).
Testo in vigore dal 5 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
