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[1]Al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, sono apportate le seguenti modifiche:

[2]L'art. 1, quale risulta modificato dal R. decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1157, e' sostituito dal seguente:

[3]«La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi, corpi e servizi, ad eccezione del servizio sanitario e del servizio veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente.

[4]Per conseguire la nomina suddetta e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

[5]1° essere cittadino italiano o cittadino albanese. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dal presente testo unico;

[6]2° aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

[7]- 28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;

[8]- 32 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'art. 3, nn. 2, 3 e 4, e all'art. 13;

[9]- 32 anni per i tenenti del servizio sanitario e del servizio veterinario reclutati in base all'art. 12;

[10]- 36 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti dai marescialli maggiori dell'Arma, di cui all'art. 3, n. 1;

[11]- 36 Anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.

[12]Il requisito dell'eta' va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso;

[13]3° essere iscritto al Partito Nazionale Fascista, se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese se cittadino albanese;

[14]4° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra.

[15]Gli aumenti dei limiti di eta', previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione ai pubblici impieghi, non si cumulano con i limiti massimi di eta' stabiliti dal precedente n. 2».

[16]L'art. 13, quale risulta modificato dall'art. 2 della legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 476, e' sostituito dal seguente:

[17]«I sottotenenti in servizio permanente del corpo automobilistico sono tratti:

  • a)dagli allievi dell'Accademia militare di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati degli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi all'Accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;
  • b)dai subalterni di complemento del corpo automobilistico e dai subalterni di complemento delle varie armi assegnati ad unita' del corpo automobilistico, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla precedente lettera a) ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami stabiliti dal regolamento;
  • c)dai sottufficiali in servizio del corpo automobilistico che, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'Accademia militare di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;
  • d)dai sottufficiali di squadra automobilisti appartenenti alle unita' del corpo automobilistico, e dai sottufficiali qualificati automobilisti, reclutati dagli appositi corsi svolti presso l'officina automobilistica Regio esercito per conseguire tale qualifica (sergenti maggiori e marescialli).

[18]Gli allievi di cui alle lettere a) e c), che abbiano conseguito dopo il corso biennale il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento.

[19]I subalterni di complemento di cui alla lettera b), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente debbano avere due anni di anzianita' da ufficiale all'atto della nomina suddetta. Essi frequentano dopo la nomina in servizio permanente il corso di applicazione di cui al comma precedente.

[20]Ai sottotenenti reclutati a norma delle lettere a,) b) e c) si applicano le disposizioni degli articoli 4, 6, 7 e 8.

[21]I sottufficiali di cui alla lettera d) per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente nel corpo automobilistico devono:

[22]1° contare almeno sei anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno, complessivamente, presso reparti od officine del corpo automobilistico;

[23]2° essere stati designati dalle autorita' gerarchiche;

[24]3° aver frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale.

[25]Per quanto riguarda i sottufficiali qualificati automobilisti, agli effetti del computo dei quattro anni previsti nel precedente n. 1 e' utile anche il tempo trascorso in servizio presso i reparti di fanteria motorizzata, bersaglieri, carristi, chimici o presso officine automobilistiche degli enti medesimi.

[26]I sottufficiali predetti sono nominati sottotenenti sotto una data posteriore a quella della nomina dei pari grado provenienti dai subalterni di complemento, avvenuta nello stesso anno. Essi non frequentano il corso di applicazione di cui all'art. 7 sono promossi tenenti, se prescelti per l'avanzamento, dopo quattro anni di grado; hanno la carriera limitata al grado di capitano.

[27]Nel corpo automobilistico, un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente e' devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera d), tre sedicesimi sono devoluti agli allievi provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera c), e i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera a).

[28]Nell'aliquota di dodici sedicesimi anzidetta e' anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati tra gli ufficiali, di complemento di cui alla lettera b). Tutte le aliquote di nomine sopradette possono essere variate per compensare l'eventuale difetto od eccedenza di una con un corrispondente aumento od una corrispondente diminuzione dell'altra.

[29]A tutti i sottotenenti reclutati a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 11».

[30]L'art. 18 e' sostituito dal seguente:

[31]«Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

[32]1° essere cittadino italiano o cittadino albanese. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

[33]2° aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e, salvo le eccezioni espressamente previste nel presente testo unico, non aver superato il quarantesimo;

[34]3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra;

[35]4° essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a ufficiale di complemento.

[36]Gli ufficiali di complemento, salvo le eccezioni espressamente previste dal presente testo unico, debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra; la durata del servizio non puo' essere inferiore, in ogni caso, ad un mese».

[37]L'art. 19 e' sostituito dal seguente:

[38]«A tutti coloro che chiedono la nomina ad ufficiale di complemento, qualunque sia il titolo per il quale possono aspirare alla nomina stessa, viene conferito, con decreto Reale, il grado iniziale di sottotenente di complemento».

[39]L'art. 20 e' soppresso.

[40]L'art. 21 e' sostituito dal seguente:

[41]«In tempo di mobilitazione generale o parziale la nomina a sottotenente puo' essere conferita anche a coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di eta'».

[42]L'art.22 e' sostituito dal seguente:

[43]« L'anzianita' assoluta di nomina a sottotenente di complemento e' quella del relativo decreto di nomina.

[44]L'anzianita' relativa viene stabilita sulla base della graduatoria dei corsi».

[45]L'art. 23 e' sostituito dal seguente:

[46]«Gli aspiranti ufficiali di complemento a suo tempo riconosciuti non meritevoli della nomina a sottotenente conservano il loro grado.

[47]In caso di richiami in servizio di durata non inferiore ad un mese, i comandanti di corpo potranno nuovamente proporli, per la nomina a sottotenente, nomina che sara' conferita con anzianita' decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' stato compiuto il suddetto periodo di richiamo».

[48]L'art. 24 e' sostituito dal seguente:

[49]«Oltre a quanto e' stabilita dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'iscrizione d'ufficio od il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, gli ufficiali di complemento possono essere tratti sia dall'arma, corpo o servizio di provenienza, sia da altra arma, corpo o servizio, qualora gli interessati posseggano particolari titoli di studio, che ne consiglino una diversa assegnazione, e, salvo il disposto dei successivi articoli 26 e 27, da una delle seguenti categorie:

[50]1° militari che abbiano compiuto con esito favorevole corsi allievi ufficiali di complemento;

[51]2° allievi che cessino di appartenere alle Accademie militari dopo il secondo anno di corso, purche' siano risultati idonei negli esami delle materie di carattere militare;

[52]3° sottufficiali in congedo, provvisti di titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;

[53]4° militari in congedo illimitato, i quali abbiano conseguito la idoneita' a sergenti, siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;

[54]5° militari in congedo illimitato che siano muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e frequentino con esito favorevole un corso di istruzione, seguito da apposito esperimento pratico» da determinarsi dal Ministero della guerra».

[55]L'art. 25 e' sostituito dal seguente:

[56]«Le disposizioni relative alla nomina ad ufficiale di complemento di cui all'articolo precedente sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, in possesso del prescritto titolo di studio:

[57]- militari di truppa e sottufficiali dei carabinieri Reali, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'Arma di provenienza;

[58]- militari di truppa e sottufficiali provenienti dal Corpo Reali equipaggi marittimi;

[59]- militari arruolati nell'ex battaglione aviatori o che abbiano, comunque, prestato servizio militare nell'Arma aeronautica;

[60]- militari di truppa e sottufficiali della Regia guardia di finanza;

[61]- militari di truppa e sottufficiali incorporati nella Sanita';

[62]- militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo della guerra 1915-18 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale, o furono considerati come rivestiti del relativo stato. I militari di cui al precedente comma qualora non posseggano particolare titolo di studio o comprovata specifica attitudine per altra arma, corpo o servizio, sono nominati nell'Arma di fanteria».

[63]L'art. 27 e' sostituito dal seguente:

[64]«La nomina ad ufficiale di complemento nell'Arma dei carabinieri Reali puo' essere conferita in ogni tempo ai sottufficiali dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno di corso, purche' siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

[65]In tempo di pace la nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali puo' essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneita', e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

  • a)dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che siano provvisti di diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;
  • b)dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purche' contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma;
  • c)dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purche' abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

[66]I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non prestano servizio di prima, nomina e per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina e' portato a cinquant'anni».

[67]L'art. 36 e' sostituito dal seguente:

[68]«I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione, presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, possono, a domanda, essere nominati ufficiali di complemento nella rispettiva arma, corpo o servizio, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui al seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneita', purche' abbiano ottenuto una ricompensa al valor militare o una promozione per merito di guerra e siano dichiarati idonei da speciali commissioni reggimentali, secondo le norme stabilite dal regolamento.

[69]Per detti ufficiali di complemento l'avanzamento e' limitato al grado di capitano.

[70]I sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento nel servizio sanitario (ufficiali medici o chimici farmacisti) e nel servizio veterinario debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'art. 26 e aver superato lo stesso esame stabilito dal regolamento per gli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi o servizi, provvisti del detto titolo, che chiedano il passaggio nel servizio sanitario o nel servizio veterinario.

[71]Le disposizioni del 1° comma del presente articolo si applicano anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali: 1° i sottufficiali dei carabinieri Reali, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'arma di provenienza;

[72]2° sottufficiali provenienti dal Corpo Reale equipaggi marittimi; 3° militari che arruolati nell'ex battaglione aviatori categoria piloti motoristi o personale vario - conseguirono la nomina a sergente in tali specialita';

[73]4° sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati;

[74]5° militari incorporati nella sanita' promossi sergenti presso tali corpi;

[75]6° militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-18 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati rivestiti del relativo stato.

[76]I militari di cui al precedente comma qualora non posseggano comprovata specifica attitudine per altra arma, corpo o servizio, sono nominati nell'Arma di fanteria».

[77]L'art. 45 e' sostituito dal seguente:

[78]«I Membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo, i Senatori ed i Consiglieri nazionali, gli Accademici d'Italia, i prefetti del Regno, i professori ordinari delle Universita'; i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i segretari federali e coloro i quali siano incaricati dallo Stato di funzioni di carattere continuativo equiparabili a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le finanze a quelle dei funzionari civili predetti, possono ottenere, se militari in congedo illimitato, la nomina diretta a sottotenente di complemento, anche se abbiano superato il quarantesimo anno di eta' e prescindendo dalla presentazione dei titoli di studio.

[79]I prefetti del Regno, i professori ordinari delle Universita', i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i segretari federali e gli incaricati di funzioni di carattere continuativo, di cui al comma precedente non debbono pero' aver superato il cinquantesimo anno di eta'.

[80]Possono, altresi', ottenere la nomina diretta a sottotenente di complemento i Membri del Governo ed i Consiglieri superiori fascisti del Regno d'Albania, che abbiano la prescritta idoneita' fisica, siano in possesso di laurea universitaria e non abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di eta'.

[81]Il servizio di prima nomina, della durata di un mese, per tutte le Alte Personalita' dei tre precedenti comma dovra' essere compiuto senza corresponsione di assegni.

[82]La nomina a sottotenente di complemento ai sensi del presente articolo puo' essere consentita anche a chi, al momento della presentazione della relativa domanda, sia gia' cessato da talune delle anzidette cariche utili per conseguire la nomina stessa».

[83]L'art. 46 e' soppresso.

Testo in vigore dal 1 aprile 1941 al 16 dicembre 2009

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