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[1]Il primo comma dell'art. 5 del predetto testo unico e' sostituito dai seguenti: «Nell'Arma dei carabinieri Reali, un sesto dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno e' devoluto ai sottotenenti provenienti dai marescialli maggiori dell'Arma di cui all'art. 3, n. 1, un altro sesto agli allievi provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera b) del n. 1 dell'art. 2, e due terzi agli allievi di cui all'art. 2, n. 1, lettera a). «Nell'aliquota di due terzi di cui sopra e' anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento di cui all'art. 2, n. 1, lettera c)».

[2]Il quarto comma del medesimo art. 5 e' sostituito dai seguenti: «Nel Corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente e' devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui al n. 4 dell'art. 3; tre sedicesimi sono devoluti agli allievi provenienti dai sottufficiali, di cui alla lettera c) del n. 4 dell'art. 2 e i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera a) del n. 4 dell'art. 2.

[3]«Nell'aliquota di dodici sedicesimi di cui sopra e' anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento di cui all'art. 2, n. 4, lettera b)».

Testo in vigore dal 7 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-29;1028~art2 · fonte del testo