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[1]L'ultimo comma dell'art. 2, n. 2, del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 maggio 1938-XVI, n. 596, e' sostituito dal seguente:

[2]«Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera c), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente, ai fini dell'ammissione al corso di applicazione di cui sopra, debbono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • a)siano stati trattenuti alle armi al termine del servizio di prima nomina, ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;
  • b)abbiano partecipato ad operazioni di guerra o di grande polizia coloniale;
  • c)siano stati richiamati in servizio, anche a domanda, per una durata complessiva non inferiore a due anni».

Testo in vigore dal 3 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-18;476~art1 · fonte del testo