[1]L'articolo 114 della legge 23 febbraio 1974, n. 24, e' modificato come segue: "Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per l'anno finanziario 1974, come appresso:

[2]Esercito........................ n. 875 Arma dei carabinieri.................. n. 80 Marina......................... n. 350 Aeronautica...................... n. 1.800".

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;128~art11 · fonte su Normattiva