Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1965 al 23 aprile 1968. Leggi il testo vigente →
[1]Nei bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di cui alle tabelle allegate alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, tra i posti da mettere a concorso dovranno essere inclusi, con le modalita' indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche quelli che si renderanno disponibili nelle dotazioni organiche di ciascun ruolo in dipendenza di collocamenti a riposo di ufficio entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti che indicono i concorsi medesimi. I posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, saranno conferiti ai candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine delle relative graduatorie. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi previsti dall'articolo 39 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonche' ai concorsi banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.
[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 giugno 1965
[4]SARAGAT
[5]MORO - RUSSO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Testo in vigore dal 23 luglio 1965 al 23 aprile 1968
