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[1]Nei bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di cui alle tabelle allegate alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, tra i posti da mettere a concorso dovranno essere inclusi, con le modalita' indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche quelli che si renderanno disponibili nelle dotazioni organiche di ciascun ruolo in dipendenza di collocamenti a riposo di ufficio entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti che indicono i concorsi medesimi. ((Gli idonei che nella graduatoria eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti. Il Ministro, tuttavia, su conforme parere del consiglio di amministrazione ha facolta' di assumere gli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa, nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria. La facolta' di cui al precedente comma puo' essere esercitata anche per i posti che si rendano disponibili nei ruoli delle carriere direttive e di concetto delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro due anni dall'approvazione della graduatoria dei relativi concorsi, nel limite massimo rispettivamente del 10 per cento e del 20 per cento dei posti messi a concorso)).
[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 giugno 1965
[4]SARAGAT
[5]MORO - RUSSO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Testo in vigore dal 23 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
