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[1]Per i prodotti di seguito elencati, la restituzione dell'imposta, generale sull'entrata alla esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e' determinata nella misura a fianco dei prodotti medesimi indicata: voce doganale 159: Zucchero di barbabietola e di canna....... 4% voce doganale 480: Pelli di grossi bovini (buoi, vacche, to-

  • ri)comprese quelle di bufalo, rifinite o comunque lavorate dopo la concia............................................. 3% voce doganale 481: Pelli di vitello rifinite o comunque lavo- rate dopo la concia........................................ 3% voce doganale 482: Pelli di equini rifinite o comunque lavo- rate dopo la concia........................................ 3% voce doganale 483: Pelli ovine (agnello, agnellone, pecora, montone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia....... 3% voce doganale 484: Pelli caprine (capretto, capre, caprone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia................ 3% voce doganale 485: Altre pelli rifinite o comunque lavorate dopo la concia............................................. 3% voce doganale ex 496: Pelli da pellicceria preparate: a) pel- li semplici; 2) altre; b) tavole, sacchi, mappette, croci e simili: 2) di pelli altre.................................. 3%

[2]Nella stessa misura e' determinata, per i suddetti prodotti, l'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570. La disposizione relativa alla voce doganale 159 di cui al presente articolo, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per l'esportazione dello zucchero ha effetto dal 1 aprile al 31 ottobre 1957.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-11-26;1153~art4 · fonte del testo