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A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, gli assegni annui stabiliti dall'art. 4 della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1397, a favore del canonico arciprete e di ciascuno dei canonici del clero della Chiesa del Pantheon in Roma, sono elevati rispettivamente a L. 10.150 e a L. 9.950.

Testo in vigore dal 28 maggio 1942 al 15 luglio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-04;518~art5 · fonte del testo