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A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, gli assegni annui stabiliti dall'art. 4 della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1397, a favore del canonico arciprete e di ciascuno dei canonici del clero della Chiesa del Pantheon in Roma, sono elevati rispettivamente a L. 10.150 e a L. 9.950. 2 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 328

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1945

Il D.Lgs. Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 328 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1945 gli assegni annui stabiliti dall'art. 5 della legge della legge 4 maggio 1942, n. 518, a favore del Canonico Arciprete e di ciascuno dei canonici del Capitolo della Chiesa del Pantheon in Roma sono elevati rispettivamente a L. 69.300 e L. 66.200."

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 9

3

con decorrenza dal 1 settembre 1946

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 9, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 328, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° settembre 1946 agli assegni annui stabiliti dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 328, a favore del Canonico arciprete e di ciascuno dei canonici del Capitolo della Chiesa del Pantheon in Roma sono elevati, rispettivamente L. 112.000 e a L. 105.300".

Testo in vigore dal 18 febbraio 1947 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 febbraio 1947

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1945 al 18 febbraio 1947.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 9

    Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 9, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 328, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° settembre 1946 agli assegni annui stabiliti dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 328, a favore del Canonico arciprete e di ciascuno dei canonici del Capitolo della Chiesa del Pantheon in Roma sono elevati, rispettivamente L. 112.000 e a L. 105.300".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-05-04;518~art5 · fonte del testo