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A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, gli assegni annui stabiliti dall'art. 4 della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1397, a favore del canonico arciprete e di ciascuno dei canonici del clero della Chiesa del Pantheon in Roma, sono elevati rispettivamente a L. 10.150 e a L. 9.950.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 328
2con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 328 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1945 gli assegni annui stabiliti dall'art. 5 della legge della legge 4 maggio 1942, n. 518, a favore del Canonico Arciprete e di ciascuno dei canonici del Capitolo della Chiesa del Pantheon in Roma sono elevati rispettivamente a L. 69.300 e L. 66.200."
Testo in vigore dal 15 luglio 1945 al 18 febbraio 1947
