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[1]E' autorizzata l'inscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1950-51, di un contributo annuo di L. 5.000.000 a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in relazione al provento dell'addizionale ai tributi erariali, provinciali e comunali, istituita col R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2115, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614.

[2]Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 17 giugno 1939 al 19 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-10;808~art6 · fonte del testo