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[1]E' autorizzata l'inscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1950-51, di un contributo annuo di L. 5.000.000 a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in relazione al provento dell'addizionale ai tributi erariali, provinciali e comunali, istituita col R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2115, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614. 12

[2]Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 novembre 1939, n. 1741

1

La L. 20 novembre 1939, n. 1741, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il contributo annuo a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) in relazione al provento dell'addizionale due per cento, stabilito con l'articolo 6 della legge 10 giugno 1939-XVII; n. 808, in lire 5.000.000 per gli esercizi dal 1939-40 al 1950-51, e' elevato, per l'esercizio finanziario 1939-40 a lire 10.000.000".

L. 14 febbraio 1941, n. 60

2

La L. 14 febbraio 1941, n. 60, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' elevato a lire 10.000.000 per l'esercizio finanziario 1940-41, il contributo autorizzato con l'art. 6 della legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808, a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)".

Testo in vigore dal 12 marzo 1941 al 15 luglio 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 1941

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1939 al 12 marzo 1941.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 febbraio 1941, n. 60

    La L. 14 febbraio 1941, n. 60, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' elevato a lire 10.000.000 per l'esercizio finanziario 1940-41, il contributo autorizzato con l'art. 6 della legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808, a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-10;808~art6 · fonte del testo