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[1]E' autorizzata l'inscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1950-51, di un contributo annuo di L. 5.000.000 a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in relazione al provento dell'addizionale ai tributi erariali, provinciali e comunali, istituita col R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2115, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614. 1
[2]Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 novembre 1939, n. 1741
1La L. 20 novembre 1939, n. 1741, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il contributo annuo a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) in relazione al provento dell'addizionale due per cento, stabilito con l'articolo 6 della legge 10 giugno 1939-XVII; n. 808, in lire 5.000.000 per gli esercizi dal 1939-40 al 1950-51, e' elevato, per l'esercizio finanziario 1939-40 a lire 10.000.000".
Testo in vigore dal 19 dicembre 1939 al 12 marzo 1941
