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[1]Per provvedere alle spese del Sottosegretariato di Stato e della Luogotenenza generale per gli affari dell'Albania e per quelle inerenti alla organizzazione dei servizi civili e politici in quel territorio, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1939-40, la spesa di L. 185.000.000.

[2]Agli uffici del citato Sottosegretariato di Stato per gli affari dell'Albania sono addetti funzionari del Ministero per gli affari esteri e, quando se ne manifesti la necessita' funzionari di altre Amministrazioni, i quali potranno anche essere messi a disposizione nella posizione di comando, intendendosi a tale effetto istituita detta posizione per i personali i cui ordinamenti non la prevedono.

[3]Qualora non possa provvedersi, in tutto o in parte, nel modo sopra indicato, il Ministro per gli affari esteri e' autorizzato ad assumere personale avventizio nel numero strettamente indispensabile con le modalita', alle condizioni e col trattamento di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108.

[4]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere coi propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 30 giugno 1939 al 19 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-28;889~art9 · fonte del testo