Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per provvedere alle spese del Sottosegretariato di Stato e della Luogotenenza generale per gli affari dell'Albania e per quelle inerenti alla organizzazione dei servizi civili e politici in quel territorio, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1939-40, la spesa di L. 185.000.000.
[2]Agli uffici del citato Sottosegretariato di Stato per gli affari dell'Albania sono addetti funzionari del Ministero per gli affari esteri e, quando se ne manifesti la necessita' funzionari di altre Amministrazioni, i quali potranno anche essere messi a disposizione nella posizione di comando, intendendosi a tale effetto istituita detta posizione per i personali i cui ordinamenti non la prevedono.
[3]Qualora non possa provvedersi, in tutto o in parte, nel modo sopra indicato, il Ministro per gli affari esteri e' autorizzato ad assumere personale avventizio nel numero strettamente indispensabile con le modalita', alle condizioni e col trattamento di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108.
[4]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere coi propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 novembre 1939, n. 1741
1La L. 20 novembre 1939, n. 1741 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'assegnazione di lire 185.000.000 stabilita per i servizi civili e politici in Albania con l'articolo 9 della legge 28 giugno 1939-XVII, n. 889, e' elevata a lire 235.000.000".
Testo in vigore dal 19 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
