Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1981 al 18 aprile 1991. Leggi il testo vigente →
Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscano reato, per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150 mila a lire 600 mila. Per la vendita all'ingrosso la sanzione amministrativa di cui al comma precedente e' duplicata. Le stesse sanzioni amministrative si applicano per l'inosservanza delle norme di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 6. Le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi sono applicate a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ed i relativi proventi sono devoluti all'erario. Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta legge 24 dicembre 1975, n. 706, deve essere presentato agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Testo in vigore dal 10 agosto 1981 al 18 aprile 1991
