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A decorrere dal 1° gennaio 1958, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, con esclusione dei sergenti di complemento, in servizio presso comandi e reparti di impiego operativo appresso indicati, e' corrisposta, l'indennita' di impiego operativo fissata per ciascun grado dal successivo art. 3; divisioni; brigate; unita' di supporto; reparti di truppa con caratteristiche di impiego non inquadrati nelle grandi unita'. L'indennita' spetta agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio nelle divisioni e brigate con compiti di polizia militare.

Testo in vigore dal 26 marzo 1958 al 4 luglio 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-06;192~art2 · fonte del testo