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((Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo o presso gli enti addestrativi appresso indicati, e' corrisposta l'indennita' di impiego operativo nelle misure risultanti distintamente alle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII: comandi e reparti di impiego operativo (col. 1): corpi d'armata; divisioni; brigate; unita' di supporto; reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati nelle grandi unita'. Enti addestrativi (col. 2): centri, campi e reparti di addestramento; scuole di reclutamento e di perfezionamento. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che, dopo aver prestato servizio complessivamente per almeno tre anni, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo delle singole forze armate o interforze, nonche' sulle navi in armamento ed in riserva e nelle condizioni di impiego di cui al precedente articolo 10 vengano assegnati ad altro comando, ente o reparto di minore impegno operativo e' corrisposta l'indennita' nella misura prevista alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII. L'indennita' di cui al presente articolo spetta altresi' agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti)).

Testo in vigore dal 4 luglio 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1958 al 4 luglio 1970. 48 parole tolte, 188 parole aggiunte.

tolto: A decorrere dal 1° gennaio 1958, agli ufficiali eaggiunto: Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, tolto: con esclusione dei sergenti di complemento aggiunto: agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso aggiunto: i comandi e reparti di impiego operativo aggiunto: o presso gli enti addestrativi appresso indicati, e' corrispostatolto: , l'indennita' di impiego operativo tolto: fissata per ciascun grado dal successivo art. 3 aggiunto: nelle misure risultanti distintamente alle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII: comandi e reparti di impiego operativo (col. 1): corpi d'armata; divisioni; brigate; unita' di supporto; reparti tolto: di truppa con caratteristiche di impiego aggiunto: operativo non inquadrati nelle grandi unita'. tolto: L'indennita' spetta agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio nelle divisioni e brigate con compiti di polizia militare aggiunto: Enti addestrativi (col. 2): centri, campi e reparti di addestramento; scuole di reclutamento e di perfezionamento. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che, dopo aver prestato servizio complessivamente per almeno tre anni, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo delle singole forze armate o interforze, nonche' sulle navi in armamento ed in riserva e nelle condizioni di impiego di cui al precedente articolo 10 vengano assegnati ad altro comando, ente o reparto di minore impegno operativo e' corrisposta l'indennita' nella misura prevista alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII. L'indennita' di cui al presente articolo spetta altresi' agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;192~art2 · fonte del testo