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L'imposta di registro applicata agli atti previsti dall'articolo 52 della tariffa, allegato A, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e' ridotta all'1 per cento quando si tratti di atti stipulati dallo Stato e dagli Enti locali.

Testo in vigore dal 29 marzo 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;244~art2 · fonte del testo