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La pensione e gli altri trattamenti previsti dagli articoli 1 e 3 della presente legge sono sequestrabili e pignorabili per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente. Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno subito dall'Amministrazione puo' avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere. La pensione, comunque, non puo' essere sottoposta a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore ad un quinto, valutato al netto di ritenuta.

Testo in vigore dal 24 giugno 1966 al 10 luglio 1997

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 438/2005

    Ha colpito questo articolo
    9 dicembre 2005

    Illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, dell’art. 4 della legge 8 giugno 1996, n. 424, nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall’art. 545 del codice di procedura civile. Infatti, se la progressiva eliminazione delle differenze in materia di regime giuridico dell’indennità di fine rapporto spettante ai dipendenti del settore privato e dell’analogo emolumento erogato ai dipendenti pubblici rende non più tollerabile una disparità di trattamento fra le due categorie in tema di sequestrabilità e pignorabilità degli emolumenti, ciò vale anche, e a maggior ragione, per i dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato, dal momento che le varie categorie di indennità di fine rapporto proprie del settore pubblico hanno un carattere unitario, in considerazione dell’analoga natura di retribuzione differita collegata ad una concorrente funzione previdenziale e della comune correlazione alle contribuzioni versate dai lavoratori e dalle rispettive pubbliche amministrazioni. Pertanto, non sussiste alcuna ragione che possa giustificare il più gravoso regime cui sono sottoposti i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato che, diversamente dai dipendenti statali, possono veder sequestrata e pignorata l’indennità di fine rapporto senza alcun limite. - Sulla progressiva eliminazione delle differenze nel regime giuridico dell’indennità di fine rapporto dei dipendenti privati e pubblici v., citata, sent. n. 225 del 1997. - Sul carattere unitario delle varie categorie di indennità di fine rapporto proprie del settore pubblico v., citate, sent. n. 243 del 1997, n. 106 del 1996, n. 243 e n. 99 del 1993, n. 439 e 63 del 1992, n. 763 del 1988, n. 115 del 1979. - V. anche, citata, sent. n. 878 del 1988.

    Art. 545 c.p.c. · Art. 4 Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 225/1997

    Ha colpito questo articolo
    4 luglio 1997

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 4, l. 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico) e 21, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, comma 4, cod. proc. civ., in quanto -posto che con la sentenza n. 99 del 1993 è stata estesa la sequestrabilità o pignorabilità dell'indennità di fine rapporto erogata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per ogni credito e negli stessi limiti stabiliti dall'art. 545, comma 4, cod. proc. civ., al fine di eliminare l'ingiustificata disparità di trattamento fra dipendenti pubblici e privati - non può asserirsi che l'assenza di limiti al pignoramento o al sequestro si giustifichi in ragione della tutela rafforzata, prevista per l'erario, se (e quando) esso debba realizzare il ristoro per il danno cagionato da dipendenti incapaci e infedeli, tenuto conto che proprio tale privilegio non può prevalere, nel bilanciamento dei valori, sul diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore pubblico o privato. - Sent. n. 99/1993. red.: S. Di Palma

    Art. 545 c.p.c. · Art. 4 Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico · Art. 21 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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